Assegno di maternità

L’assegno è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA

Possono presentare la domanda le madri:

  • cittadine italiane
  • cittadine comunitarie
  • cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno
    (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno.

La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Statoitaliano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

REQUISITI REDDITUALI

Per l’anno 2010, il valore dell’ISE, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a € 32.448,22.

QUANDO E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.

In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento.

CONCESSIONE E MISURA DELL’ASSEGNO

L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune ed è pagato dall’INPS. L’importo dell’assegno  è determinato con riferimento alla misura mensile vigente alla data del parto o dell’ingresso in famiglia del minore. In particolare per gli eventi verificatisi nell’anno 2010 l’importo mensile dell’assegno è pari 311,27 euro per un importo totale pari a 1.556,35.

L’assegno del Comune non può essere riconosciuto se è stato concesso dall’INPS l’assegno di maternità dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (già art. 49, comma 8, della legge n. 488/99).