Attività Commerciale

Procedimenti e documentazione variano a seconda della tipologia di attività (commercio in sede fissa,  commercio su aree pubbliche, pubblico esercizio), del settore merceologico (alimentari/non alimentari), delle dimensioni del locale.

COMMERCIO IN SEDE FISSA

La L.R. n. 29/2005 differenza i negozi a seconda dell’ampiezza della loro superficie di vendita, per cui:

  1. l’apertura, l’ampliamento o il trasferimento di un esercizio di vendita al dettaglio di vicinato (superficie di vendita fino a 250 mq) e di “media struttura minore” (con superficie di vendita compresa fra 250 mq e 400 mq) sono soggetti a denuncia di inizio attivita’ (DIA).
  2. gli esercizi di “media struttura maggiore” (con superficie di vendita superiore a 400 mq) sono soggetti ad autorizzazione del Comune.

 REQUISITI: L’esercizio dell’attività commerciale di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali indicati all’art. 6 della L.R. 29/2005. Invece l’esercizio dell’attività commerciale di prodotti alimentari, nonché alla somministrazione di alimenti e bevande, è subordinato anche al possesso di uno dei requisiti professionali indicati all’art. 7 della L.R. 29/2005.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche è assoggettato ad autorizzazione preventiva ed è consentito solo alle ditte individuali e alle società di persone. Chi intende esercitare il commercio su area pubblica deve godere degli stessi requisiti morali previsti per l’esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa ed eventualmente anche dei requisiti professionali se si tratta di commercio di prodotti alimentari.

L’autorizzazione al commercio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio e abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

L’esercizio dell’attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie) è subordinato al possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11,12 e 92 del TULPS e dall’articolo 6 della L.R. 29/2005. Sono inoltre richiesti requisiti professionali (aver frequentato i corsi di cui all’art. 8 della L.R. 29/205 oppure aver maturato un’esperienza almeno biennale nel medesimo settore oppure essere in possesso di diploma di scuola media superiore o  laurea o diploma di scuola alberghiera).

L’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

L’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione; per il sub ingresso è sufficiente la denuncia di inizio attività.

Per la relativa modulistica rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune (tel. 0434 89210 interno 0).