IBAN e pagamenti informatici

Sezione relativa a IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI come indicato all’art. 36 del d. lgs. 33/2013
 
Art. 36 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici
 
Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e  specificano  nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 
Note all'art. 36:
 
Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato  decreto n. 82 del 2005:

 

«Art.  5.  Effettuazione  di  pagamenti  con  modalità' informatiche

 

I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  e  i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza  sono tenuti a far  data  dal  1°  giugno  2013  ad  accettare  i pagamenti ad essi spettanti,  a  qualsiasi  titolo  dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e  della. A tal fine:

 

a)  sono  tenuti   a   pubblicare   nei   propri   siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:

 

1) i codici IBAN identificativi  del  conto  di  pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293,  tramite  i  quali I soggetti versanti possono effettuare i  pagamenti  mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi  del conto  corrente  postale  sul  quale  i  soggetti  versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;
 
2)  i  codici  identificativi  del  pagamento  da  indicare obbligatoriamente per il versamento;
b) si avvalgono di prestatori di servizi di  pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di  acquisto  e negoziazione  messi  a  disposizione  da  Consip  o   dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  per  consentire  ai  privati  di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero  di  altri strumenti  di  pagamento   elettronico   disponibili,   che consentano anche l'addebito in  conto  corrente,  indicando sempre  le  condizioni,  anche  economiche,  per  il   loro utilizzo. Il  prestatore  dei  servizi  di  pagamento,  che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua  il riversamento   dell'importo   trasferito    al    tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema  informatico,  a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, I codici identificativi del  pagamento  medesimo,  nonché  I codici  IBAN  identificativi  dell'utenza  bancaria  ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le  modalità'di movimentazione tra  le  sezioni  di  Tesoreria  e  Poste Italiane  S.p.A.  dei  fondi   connessi   alle   operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono  regolate  dalla  convenzione  tra  il Ministero dell'economia e delle finanze  e  Poste  Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  del decreto-legge 1° dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
 
2. Per le finalità' di cui al comma 1, lettera  b),  le amministrazioni e i soggetti di  cui  al  comma  1  possono altresì' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di   cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.

 

3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma  1 possono essere escluse le operazioni di  pagamento  per  le quali la verifica del buon fine dello stesso  debba  essere contestuale all'erogazione del  servizio;  in  questi  casi devono  comunque  essere  rese  disponibili  modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

 

3-bis.   I   micro-pagamenti   dovuti   a   titolo   di corrispettivo  dalle  pubbliche  amministrazioni   di   cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296,  come  modificato  dall'articolo  7,  comma   2,   del decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 6 luglio  2012,  n.  94,  per  I contratti di acquisto di beni e  servizi  conclusi  tramite gli strumenti elettronici di cui al  medesimo  articolo  1, comma 450, stipulati nelle forme di  cui  all'articolo  11, comma 13, del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  12 aprile 2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  sono effettuati mediante strumenti elettronici di  pagamento  se richiesto dalle imprese fornitrici.

 

3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono  definiti i micro-pagamenti in relazione al  volume  complessivo  del contratto e sono adeguate alle finalità' di  cui  al  comma 3-bis le norme relative alle procedure di  pagamento  delle pubbliche amministrazioni di  cui  al  citato  articolo  1, comma 450,  della  legge  n.  296  del  2006.  Le  medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il  pagamento  elettronico  per gli acquisti di cui al comma  3-bis  entro  il  1°  gennaio 2013.

 

4. L'Agenzia per l'Italia digitale,  sentita  la  Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere  a)e b) e le modalità' attraverso le quali il  prestatore  dei servizi di pagamento  mette  a  disposizione  dell'ente  le informazioni relative al pagamento medesimo.

 

5. Le  attività'  previste  dal  presente  articolo  si svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali disponibili a legislazione vigente.».