Amministrazione Trasparente

 

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 33 /2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", l’Amministrazione comunale sta provvedendo all’adeguamento delle pagine del sito web.

Ci scusiamo per ogni eventuale inconveniente conseguente alle attività di adeguamento normativo.

 

La trasparenza e' intesa quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In quest’ottica, il D. Lgs. n. 33/2013, introduce significative novità rispetto al passato:

- riordina e sistemizza gli obblighi di pubblicità che già gravavano sulle amministrazioni, riunendo in un testo  normativo unitario, sistematico e semplificato, le numerose prescrizioni disseminate in varie leggi.
La sistematizzazione riguarda, in particolare, le informazioni relative ad aspetti rilevanti dell'organizzazione e del personale (curricula, incarichi, retribuzione, valutazione dei dirigenti, consulenze, dati sul personale, recapiti, etc.) [Capo I]. Oggetto di riaggregazione sono anche le informazioni utili alla fruizione dei servizi on-line, anche nell'ottica della accessibilità dei servizi medesimi (carte dei servizi, tempi medi di pagamento, informazioni sui procedimenti, moduli e formulari, customer satisfaction, etc.) [Capo IV]

amplia  gli obblighi di pubblicità on-line in materia di opere pubbliche e contratti pubblici, pianificazione e governo del territorio, interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

-   introduceulteriori obblighi di informazione, come i redditi e la condizione patrimoniale dei titolari degli organi di indirizzo politico e del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (con il loro consenso) per gli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza; le direttive, le circolari, i programmi  e  le  istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse

E' importante però evitare quelle che sono state definite “forme di opacità per confusione”, in cui la mole e le modalità di pubblicazione dei dati rende impossibile ai cittadini reperire ciò che interessa.

Le direttrici della nuova normativa riguardano:

Accesso civico
La legge riconosce in capo a “chiunque" un nuovo  diritto di “accesso civico” alle informazioni e dati per i quali risulti non adempiuto l’obbligo di pubblicità.
L'accesso civico è riconosciuto con riguardo a tutti i documenti, le informazioni e i dati che in base alla "normativa vigente" (art. 5. c. 3) devono essere pubblicati e, nei casi in cui la loro pubblicazione sia stata omessa, il cittadino ha il diritto di richiederli  al Responsabile della trasparenza. La richiesta non va motivata, è gratuita e l'amministrazione deve procedere alla pubblicazione entro 30 giorni.

Open data
Documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa devono essere pubblicati in formato di tipo aperto (art. 7) e sono riutilizzabili con obbligo di citarne la fonte e rispettarne l'integrità.
Questo contribuisce in modo significativo alla diffusione di questo approccio culturale (prima ancora che tecnologico o giuridico).

Qualità dei dati
La legge pone una particolare attenzione al tema della qualità dei dati, declinata in termini di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità dei dati ai documenti originali. E' un principio che responsabilizza le amministrazioni nella gestione dei dati, evitando nello stesso tempo che questi requisiti siano pretesto per limitare/ostacolare la "disclosure" delle informazioni (“l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle  informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti”: art. 6 2 comma).