Assegno al nucleo familiare
Con la legge 448/98 sono stati introdotti alcuni benefici, volti al sostegno delle famiglie numerose e della maternità. Hanno diritto all’assegno al nucleo familiare le famiglie con tre o più figli minori. L’assegno consiste in un contributo mensile di € 129,79 per tredici mensilità.
Requisiti
- Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato;
- nucleo familiare composto da almeno un genitore e tre minori di 18 anni che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica.
- risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l’assegno. Per l’anno 2010 l’Indicatore della Situazione Economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, è pari a euro 23.362,70. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/98.
Quando e dove presentare la richiesta
La richiesta deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno (ad esempio, per ottenere l’assegno relativo all’anno 2009, il richiedente deve presentare la domanda entro il 31.01.2010).
Pagamento assegno
Il Comune, dopo aver controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento. I caso di concessione, trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento. L’INPS paga gli assegni con cadenza semestrale posticipata.