Biotopo "Paludi del Corno" - Norme di tutela

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Paludi del Corno», trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Articolo 2 - Edificabilità
Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria all'esistente sistema viario e degli interventi, per quanto ammessi dal vigente Piano regolatore generale comunale, relativi all'edificio denominato Molino di Sopra. Non sono peraltro,ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale, tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.
L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Articolo 3 - Mantenimento dei prati naturali
Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. E' pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il
dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicatura o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. E' consentito lo sfalcio e la concimazione organica dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso. Per le praterie umide non è ammessa la concimazione.

Articolo 4 - Attività agricola
Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso
ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti. Nel caso di pioppeti esistenti è ammessa, in qualsiasi momento, la loro
utilizzazione, ma è comunque vietato procedere al reimpianto degli stessi.

Articolo 5 - Accessibilità
La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.
Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Articolo 6 - Fuochi
E' vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

Articolo 7 - Addestramento cani
Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

Articolo 8 - Movimenti di terra
Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Articolo 9 - Corsi d'acqua
Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento degli alvei dei fiumi, delle rogge e dei rii, compresi i canali artificiali ed i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. Sono altresì vietati l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

Articolo 10 - Introduzione ed impianto di specie vegetali
Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4. E' comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15.

Articolo 11 - Attività di pascolo
E' consentito il pascolo, in ragione di un capo grosso per ettaro, con l'esclusione di quello praticato negli habitat palustri nei quali il calpestio provochi danni alla copertura vegetale.

Articolo 12 - Tutela delle specie erbacee
Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/81, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici: Armeria helodes, Centaurea forojuliensis, Liparis loeselii, Euphrasia marchesettii, Spiranthes aestivalis, Gentiana pneumonanthe, Cirsium canum, Hottonia palustris.

Articolo 13 - Tutela delle specie animali
E' vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

Articolo 14 - Abbandono di rifiuti
E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Articolo 15 - Interventi privi di rilevanza urbanistica
Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.
E' ammessa la recinzione della proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

Articolo 16 - Boschi
Nei boschi di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone.
Nei boschi di proprietà pubblica è ammesso esclusivamente il taglio colturale finalizzato alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche di naturalità delle cenosi.

Articolo 17 - Deroghe
In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.
E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

MODALITA' DI GESTIONE DEL BIOTOPO

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:
- Incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati da parte dell'Ente pubblico.
- Esecuzione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità
- Ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva.
- Eliminazione e restauro ambientale di fossi artificiali, arginature e discariche di materiali.
- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica, ecc.
- Attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali, in particolare per quanto concerne ripristini naturalistici.

VISTO:
IL PRESIDENTE: CRUDER